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Danno da vacanza rovinata inteso come danno patrimoniale:
Ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danno da vacanza rovinata viene interpretato come vero e proprio inadempimento di una prestazione, suscettibile di valutazione patrimoniale.
Tuttavia, questa tesi portata agli estremi potrebbe consentire a qualunque viaggiatore di chiedere un risarcimento, asserendo semplicemente di non essersi divertito. Al contrario, il benessere che ci si aspetta dalla vacanza non può configurarsi come una prestazione dedotta dagli obblighi contrattuali: il venditore infatti è tenuto unicamente ad una puntuale esecuzione degli obblighi espressamente previsti dal contratto di viaggio.
Danno da vacanza rovinata inteso come danno esistenziale
Il bene vacanza è tutelato dall’art. 2 della Costituzione in qualità di attività in cui si “svolge la personalità dell’individuo”. In considerazione del fatto che le ferie permettono di svolgere attività ricreative, di coltivare rapporti familiari ed amicali etc., esse vengono a configurare un vero e proprio diritto necessario per il corretto e completo svolgersi della personalità dell’individuo. Tale principio può dunque, di riflesso, essere applicato alle vacanze, essendo queste il modo più tradizionale di esercitare il proprio diritto alle ferie.
Ecco perché il danno da vacanza rovinata deve essere più compiutamente inteso come danno esistenziale, che trova tra l'altro due importanti strumenti di tutela nel nostro ordinamento:
- la Convenzione di Bruxelles relativa ai contratti di viaggio, che stabilisce espressamente la risarcibilità di “qualunque pregiudizio” subito dal viaggiatore.
- La direttiva 90/314/CEE, attuata in Italia con la legge 11/1995, relativa alla vendita di pacchetti “tutto compreso” nel territorio dello Stato.
Dunque in caso di danno da vacanza rovinata, il consumatore ha diversi strumenti a cui appellarsi per ottenere un risarcimento. In caso di controversie inerenti l'applicabilità del diritto al risarcimento in caso di danno per vacanza rovinata, per acquisto di merce rovinata o difettosa, o per acquisto non andato a buon fine, i consumatori di Milano città e provincia possono chiedere l'aiuto di un avvocato esperto in diritto del consumatore come l'Avvocato Dott.ssa Lunari, operante presso lo studio di Corso di Porta Romana 132 a Milano. Lo Studio Legale Lunari si occupa di responsabilità civile, responsabilità contrattuale ed extracontrattuale e diritto del consumatore, con particolare riferimento al risarcimento, alla garanzia in caso di prodotti difettosi o non corrispondenti alle aspettative, acquisti non andati a buon fine e risarcimento del danno da vacanza rovinata.
Risarcimento del danno da vacanza rovinata a Milano: rivolgiti a Studio Legale Lunari
Lo Studio si trova in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.