Lo Studio Legale Lunari di Milano si occupa di diritto del lavoro con particolare focus in Lombardia nella zona di Milano e provincia, in quanto lo studio di Corso di Porta Romana 132 può essere raggiunto con facilità da tutto il capoluogo e dalla relativa provincia, oltre che dalle vicine province di Como e Varese tramite i pratici collegamenti ferroviari e autostradali.
In particolare, l’Avv. Dott.ssa Lunari segue da vicino cause per molestie sul luogo di lavoro e mobbing. In questa pagina si cercherà di illustrare brevemente che cos’è il mobbing e come riconoscerlo, come ci si può tutelare da molestie sul luogo di lavoro e che cosa prevede la legge in caso di mobbing.
Ove sussistano ulteriori e più specifici dubbi relativi a problematiche variamente afferenti il diritto del lavoro, il mobbing e le molestie sul luogo di lavoro, i cittadini residenti a Milano e provincia possono contattare direttamente l’Avvocato Lunari presso il nuovo studio di Corso di Porta Romana 132 a Milano.
Che cos’è il mobbing?
Il mobbing è un atteggiamento persecutorio che si concretizza in una serie di violenze psicologiche e morali, prepotenze, soprusi e dequalificazioni sistematici e protratti nel tempo, che vengono messi in atto da un superiore gerarchico (mobber) e/o da colleghi nei confronti di un lavoratore (vittima). Tali comportamenti tesi all'umiliazione, alla mortificazione e alla marginalizzazione del lavoratore, vengono attuati con il preciso scopo di isolare e danneggiare la vittima, respingendolo dall'ambiente di lavoro.
Il lavoratore sottoposto a mobbing diventa dunque il bersaglio di azioni che, se pur singolarmente considerate non presentano carattere illecito, nel loro complesso risultano moleste e attuate con finalità persecutorie, tali da rendere penosa per la vittima di mobbing la prosecuzione del rapporto di lavoro o anche la semplice permanenza sul posto di lavoro, causandogli disturbi di natura psico-fisica e della personalità, ma nei casi più gravi anche problemi di salute.
Come si riconosce il mobbing?
Il mobbing, che consiste in una persecuzione psicologica intrapresa sul luogo di lavoro e che spesso ha come conseguenza l’isolamento del lavoratore, la menomazione del suo equilibrio psichico e della sua personalità, si concretizza in una serie di atteggiamenti tipici che possono essere differenziate in 5 gruppi inerenti a:
- Comunicazione: rifiuto del contatto con la vittima, oppure gesti, sguardi, allusioni indirette, rimproveri e critiche continue relative al lavoro svolto o inerenti la sfera personale;
- Relazioni sociali: isolamento della vittima messo in atto da superiori e pari grado;
- Immagine sociale: ridicolizzazione della vittima, spargimento di pettegolezzi e voci infondate sul suo conto;
- Qualità della vita professionale e privata: assegnazione di mansioni faticose, inutili, umilianti o non pertinenti con la professione e la preparazione della vittima;
- Salute e proprietà: obbligo di svolgere lavori pericolosi per la salute della vittima o, nei casi estremi, minacce di violenza fisica o di danneggiamenti alle proprietà della vittima.
La prevaricazione e la persecuzione psicologica in cui si risolve il mobbing possono spesso dar luogo alla mortificazione morale e all’emarginazione del dipendente vittima, con effetto lesivo del suo equilibrio psico-fisico e della sua personalità; ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti:
- la molteplicità di comportamenti persecutori, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, posti in essere in modo sistematico e prolungato miratamente contro il dipendente con intento vessatorio;
- l’evento lesivo della salute e della personalità del dipendente;
- il nesso eziologico e il pregiudizio dell’integrità psico-fisica del lavoratore;
- la prova dell’elemento soggettivo, cioè dell’intento persecutorio. (Cass. 17/2/2009 n. 3785)
In altri termini, per stabilire se un lavoratore sia sottoposto a mobbing da parte di pari grado o superiori occorre rilevare se la vessazione psicologica:
- viene attuata in modo ripetuto e sistematico per un periodo temporale apprezzabile;
- causa problemi alla salute e alla personalità del dipendente;
- viene attuata con il deliberato intento di nuocere al dipendente.
Atti ripetuti in modo sistematico e a lungo assumono infatti una significatività che li distingue oggettivamente dal semplice conflitto. Oltre alla ripetitività degli atti vessatori, il mobbing è anche caratterizzato dalla monodirezionalità e pretestuosità della condotta.
In ogni caso, per riconoscere con certezza comportamenti e atteggiamenti che possano configurare il reato di mobbing, il lavoratore può rivolgersi a legali esperti in materia di diritto del lavoro. I lavoratori di Milano e provincia possono contare sull’assistenza dello Studio Legale Lunari, in Corso di Porta Romana 132, specializzato in problematiche e controversie relative ai rapporti di lavoro.
Cosa può fare un dipendente “mobbizzato”? La legge punisce il mobbing?
Già nell'art.32 della Costituzione, che tutela il diritto alla salute in quanto fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, è possibile ravvisare una prima forma di tutela del lavoratore in quanto individuo. Oltre a ciò, il lavoratore sottoposto a mobbing dispone di tutele in sede civile e in sede penale.
Profilo civile
Innanzitutto l'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro l'obbligo di tutelare non solo la persona fisica, ma anche la personalità morale del lavoratore, inquadrandolo in una responsabilità di natura contrattuale, in quanto il datore di lavoro del dipendente vittima di mobbing non ha adempiuto ad un obbligo specifico cui è tenuto in forza del rapporto di lavoro che lo lega al lavoratore.
Quando invece il mobbing consiste nella dequalificazione professionale, ovvero nel c.d. demansionamento, cioè nell’assegnare al lavoratore mansioni sempre più degradanti fino alla totale privazione di compiti ed alla conseguente inattività forzosa sul luogo di lavoro, il lavoratore vittima può chiedere che il datore di lavoro sia condannato al risarcimento del danno alla professionalità ex art. 2103 c.c. e/o, se ha subito pregiudizi alla salute, anche ex art. 2087 c.c.
Profilo penale
Dal punto di vista penale, in base al diverso tipo di mobbing messo in atto, possono risultare pertinenti le seguenti norme:
- art. 323 c.p., nel caso di vessazioni compiute nell'ambito di un ufficio pubblico, che configurino il delitto di abuso d'ufficio;
- art. 582 e 583 c.p., nei casi più gravi di mobbing, quando il dipendente vittima ha subito lesioni;
- art. 594 c.p., se il mobbing si è sostanziato anche in ingiurie;
- art. 609bis c.p., se i comportamenti prevaricanti e persecutori hanno assunto anche la veste della violenza sessuale.
In ogni caso, il dipendente che sia o sospetti di essere vittima di mobbing sul luogo di lavoro dovrebbe rivolgersi a un legale specializzato in diritto del lavoro, come l’Avvocato Dott.ssa Lunari, attiva presso il nuovo studio di Corso di Porta Romana 132 a Milano. Lo Studio Legale Lunari di Milano, che assiste da anni privati, aziende e professionisti di Milano e provincia, aiuta infatti il dipendente vittima di atti persecutori con intenti lesivi a difendersi adeguatamente in sede giudiziaria.
Il mobbing infatti è tanto più infido e pervasivo quanto più difficile da riconoscere, in quanto talora si concretizza nella forma manifesta ed estrema delle lesioni e della violenza sessuale, talaltra assume invece la veste più subdola delle ingiurie, dell’abuso d’ufficio, delle vessazioni psicologiche, o del demansionamento e progressivo isolamento del dipendente.
Lo Studio Legale Lunari di Milano, specializzato in diritto del Lavoro, aiuta il dipendente che abbia subito pregiudizio dell’integrità fisica, a riconoscere e combattere in sede legale le forme di mobbing a cui sia stato sottoposto sul lavoro.
Risarcimento del danno in caso di mobbing
Quale tipo di risarcimento può ottenere il dipendente sottoposto a mobbing? Premettendo che in ogni caso esiste la possibilità di ottenere il risarcimento di danni patrimoniali specifici (lucro cessante e danno emergente), purché conseguenza immediata e diretta dell'atto lesivo (art. 1223 c.c.), la giurisprudenza e la dottrina individuano diversi tipi di danno che riguardano il lavoratore vittima di mobbing. E in particolare:
- danno biologico: lesione dell'integrità psico-fisica del lavoratore, suscettibile di valutazione medico legale;
- danno morale: stato di acuta sofferenza interiore e turbamento dello stato d'animo del lavoratore vittima;
- danno esistenziale: pregiudizio provocato al lavoratore tale da alterare le sue abitudini di vita e le relazioni con le altre persone, compromettendo la qualità della vita in genere.
Il lavoratore vittima di mobbing deve richiedere l’assistenza di un giurista esperto in diritto del lavoro come l’Avvocato Dott.ssa Lunari, attiva presso il nuovo studio di Corso di Porta Romana 132 a Milano, per individuare quale tipo di reato configurino le vessazioni a cui è sottoposto sul luogo di lavoro e in tal modo adire alle vie legali per ottenere il risarcimento danni appropriato nello specifico caso.
Comodamente raggiungibile da Milano città e da tutta la provincia trovandosi zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese, lo Studio Legale Lunari è specializzato in diritto del lavoro, mobbing, licenziamenti e tentativi obbligatori di conciliazione.