Il Codice Civile non definisce la capacità giuridica, ma solo il momento in cui essa si acquista e in particolare "la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita" (art. 1 c.c.). In sintesi, tutte le persone fisiche per il solo fatto della nascita sono titolari di diritti e di doveri.
La capacità giuridica però non coincide con la capacità di agire. Infatti, se l'idoneità ad essere titolare di diritti doveri è riconosciuta a tutti i soggetti, questi ultimi dovranno anche essere in grado di badare ai propri interessi, cosa che non può valere per chi non sia in grado di comprendere le conseguenze dei propri gesti, non abbia ancora acquistato la maturità data dal progredire dell'età, o non ha ancora la capacità di agire.
Cosa prevede il Codice Civile?
Lo Studio Lunari di Milano si occupa anche di questioni inerenti la capacità delle persone, onde intervenire con gli strumenti giuridici previsti dalla legge a tutela delle persone totalmente o parzialmente prive di autonomia e capacità di agire.
In particolare, il Codice Civile prevede tre forme di tutela giuridica per i soggetti maggiorenni privi in tutto o in parte di autonomia, e cioè l’amministrazione di sostegno, l’inabilitazione e l’interdizione, istituti giuridici che individuano un insieme di strumenti per la più ampia protezione possibile della persona; tali strumenti sono graduati delle capacità del singolo, visto come portatore di diritti, nonostante la riduzione della sua autonomia.
- L'Interdizione, prevista quando sia “opportuno per assicurare una migliore tutela” (art. 414), limita totalmente la capacità di agire del soggetto, sostituito a tutti gli effetti dal tutore. Interdire significa che l'incapace maggiorenne ritorna allo stato giuridico del minorenne e il Tribunale, accertata la sua incapacità, nomina un rappresentante legale ossia un tutore che rappresenta legalmente l'interdetto.
- L'Inabilitazione, ammessa per soggetti in condizioni di parziale infermità mentale o in altre situazioni che possano essere lesive degli interessi e del patrimonio personale e familiare del soggetto (come in caso di dipendenza da alcool, droghe, eccesso di prodigalità), in passato ha visto la propria applicazione anche in situazioni di particolare disagio. Contestualmente al provvedimento di inabilitazione, il Giudice nomina un curatore con il compito di assistere l’inabilitato negli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Diversamente dall'interdetto, l'inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione dovrà essere affiancato dal curatore, che non è rappresentante legale come il tutore. Il curatore deve firmare insieme all'inabilitato tutti gli atti di straordinaria amministrazione, con il benestare del giudice. Qualsiasi atto privo della firma del curatore è annullabile.
- L’Amministrazione di sostegno ha lo scopo di tutelare la persona che, per effetto di un’infermità e/o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi. L’amministrazione di sostegno è uno strumento innovativo e flessibile introdotto con la Legge 6/2004, che permette di nominare un amministratore di sostegno per ogni singola persona, prefissandone i poteri di rappresentanza, sostituzione e/o di assistenza.