Anche nel caso di minorenni, è possibile cambiare nome o del cognome solo ed esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da motivazioni solide e significative e da una documentazione adeguata e pregnante.
Per questo, è importante affidarsi a esperti della materia giuridica, che sappiano consigliare il da farsi al cliente, aiutandolo a muoversi tra i complessi gangli del sistema burocratico e amministrativo italiano. Lo Studio Legale Lunari affianca i clienti di Milano e provincia nell’inoltro di istanze per il cambio del cognome e del nome di minorenni, anche se adottate. Con la collaborazione dell’Avv. Lunari, per il cliente sarà più facile decidere come muoversi in sede legale e amministrativa per ottenere il cambio di cognome richiesto per i minori adottati e non.
Quando è possibile cambiare nome o cognome?
Il d.p.r. n. 396/2000 consente:
- il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo o vergognoso o rivelante l’origine naturale (art. 89);
- il cambiamento del nome o l’aggiunta di altro nome al proprio (art. 89);
- il cambiamento del cognome o l’aggiunta di altro cognome al proprio (art. 84).
Quale procedimento bisogna seguire per il cambiamento di cognome di un minorenne?
Come nel caso delle domande di cambiamento di cognome o di aggiunta di altro cognome presentate da cittadini maggiorenni, anche le istanze per il cambiamento di cognome dei minorenni sono sottoposte all’approvazione del Ministero dell’Interno (art. 84 e segg. del D.P.R. n.396/2000) e all’esame del Prefetto della provincia del luogo di residenza (per i residenti di Milano e provincia il riferimento sarà dunque il Prefetto della provincia di Milano) o del Prefetto nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove è stato depositato l’atto di nascita cui la richiesta si riferisce (ad esempio per chi abbia depositato l’atto di nascita in provincia di Milano ma risieda in altro luogo, si può comunque fare riferimento al Prefetto della provincia di Milano).
Chiunque voglia cambiare il proprio cognome o aggiungere un altro cognome al proprio deve infatti essere autorizzato dal Ministro dell’Interno tramite apposita istanza da inoltrare al Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede (Prefetto della provincia di Milano per i residenti a Milano e provincia). A quel punto, il Prefetto assumerà tutte le informazioni inerenti la domanda, curandone l’istruttoria e trasmettendola al Ministero dell’Interno con il proprio parere.
Qualora il Ministero dell’Interno ritenga la richiesta valida, emetterà un decreto con cui si autorizza il richiedente a far affiggere all’albo pretorio del comune di nascita (ad es. Novate Milanese) e del comune di residenza attuale (ad es. Milano), un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di trenta giorni consecutivi e deve risultare dalla relazione del responsabile fatta in calce all’avviso.
In particolare, il Ministero dell’Interno specifica che:
- Se il minorenne interessato al cambiamento di cognome è nato e residente all’estero (ad es. Cina), l’affissione deve essere effettuata solo all’albo dell’ufficio consolare nella cui circoscrizione il richiedente risiede (ad es. Milano);
- Se il minorenne interessato al cambiamento di cognome è residente all’estero (ad es. Francia), ma nato in Italia (ad es. a Milano), l’affissione deve essere effettuata oltre che all’albo dell’ufficio consolare, anche all’albo pretorio del comune di nascita (in questo caso Milano);
- Se, infine, l’interessato è nato all’estero (ad es. Bielorussia), ma residente in Italia (ad es. Milano), l’affissione deve essere effettuata solo all’albo pretorio del comune italiano di residenza (in questo caso Milano).
Con il decreto di autorizzazione delle affissioni, il Ministro dell’Interno può anche prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone (eventualmente interessare al cambiamento richiesto, come ad esempio parenti del minorenne adottato) il sunto della domanda. A sua volta, chiunque ritenga di avere interesse è libero di fare opposizione alla domanda entro i trenta giorni dall’ultima affissione o notificazione.
Come presentare opposizione?
Per proporre opposizione è necessario notificare un atto al Ministro dell’Interno.
Trascorso invano il termine di trenta giorni, il richiedente presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
- un esemplare dell’avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
- la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Inoltre, nel caso la richiesta di cambiamento di cognome si riferisca a minorenni, sarà necessario presentare:
- Domanda in bollo da € 14,62 sottoscritta da entrambi i genitori o da uno dei due genitori con l’assenso dell’altro, o da chi esercita la potestà genitoriale
- modello C – cambiamento del cognome per minori (scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno)
- modello D – cambiamento del nome per minori (scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza ovvero i relativi certificati
- modello di autocertificazione (scaricabile sul sito del Ministero dell’Interno);
- eventuale documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta;
- fotocopia di un documento di identità di chi sottoscrive l'istanza (solo se inviata per posta);
- dichiarazione di assenso degli eventuali cointeressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi.
Accertata la regolarità delle affissioni e vagliate ogni eventuale opposizione, Il Ministro provvede ad emanare il decreto di concessione al cambiamento del cognome richiesto che, nei casi in cui vi sia stata opposizione, deve essere notificato anche agli opponenti a cura del richiedente.
Se il cambio del nome e/o del cognome del minore è autorizzato, il richiedente dovrà produrre una ulteriore marca da bollo da apporre sul decreto.
(Riferimenti normativi: D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 84 e segg.)
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