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Innanzitutto, per poter riconoscere il figlio, il genitore deve aver compiuto almeno il sedicesimo anno di età (se minore di 16 anni non può infatti assumere i diritti e doveri connessi alla genitorialità pertanto il figlio viene temporaneamente affidato a terzi).
In secondo luogo, il figlio naturale può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori al momento della nascita:
- Se il riconoscimento viene effettuato da un solo genitore (nella stragrande maggioranza dei casi si tratta della madre), al figlio verrà attribuito il cognome della madre.
- Se il figlio viene riconosciuto da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita, il cognome attribuito sarà quello del padre.
Anche nel caso in cui al momento della nascita il bambino sia stato riconosciuto da un solo genitore, l'altro genitore può sempre procedere al riconoscimento in un secondo tempo con apposita dichiarazione posteriore alla nascita davanti all'ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio. Infatti, l’azione per il riconoscimento di paternità è imprescrittibile: ciò significa che può essere promossa in qualunque momento, visto che la legge non pone alcun limite di tempo per agire in giudizio.
Cosa dice la legge in materia di riconoscimento di paternità?
L'art. 269 c.c, nel disciplinare l'istituto della dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità naturale, stabilisce che:
" La paternità e la maternità naturale possono essere giudizialmente dichiarate nei casi in cui il riconoscimento è ammesso. La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando la identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale."
Chi può promuovere azione per il riconoscimento della paternità? Stando all’Art. 273 c.c. (Azione nell'interesse del minore o dell'interdetto)
“L'azione per ottenere che sia giudizialmente dichiarata la paternità o la maternità naturale può essere promossa, nell'interesse del minore, dal genitore che esercita la potestà prevista dall'art. 316 o dal tutore. Il tutore però deve chiedere l'autorizzazione del giudice, il quale può anche nominare un curatore speciale. Occorre il consenso del figlio per promuovere o per proseguire l'azione se egli ha compiuto l'età di sedici anni. Per l'interdetto l'azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.”
In altre parole, l’ordinamento italiano prevede che i figli nati fuori dal matrimonio che non sono stati riconosciuti alla nascita da uno dei genitori naturali possono promuovere un'azione davanti al Tribunale per ottenere una sentenza dichiarativa della filiazione, che produce gli stessi effetti del riconoscimento ex art. 277 c.c.
L’Avv. Dott.ssa Lunari, che opera nel nuovo studio di Milano, offre consulenza legale e assistenza professionale in ambito di diritto familiare e richieste di riconoscimento. Lo Studio Legale Lunari, ubicato presso la nuova sede in Corso di Porta Romana 132, può essere facilmente raggiunto da Milano città o dalla provincia.
Il figlio riconosciuto dalla madre al momento della nascita e solo in un secondo momento dal padre, alla denuncia di nascita acquisisce il cognome materno e, con il seguente atto di riconoscimento paterno, può acquisire anche il cognome del padre, con alcune variabili dipendenti dall'età del figlio:
- se il figlio è minorenne, chi decide il cognome è il Tribunale per i minorenni competente per territorio (ad es. in provincia di Milano, il Tribunale per i minori di Milano);
- se il figlio è maggiorenne, può decidere autonomamente quale cognome assumere (ad es. può aggiungere il cognome del padre a quello della madre, oppure può sostituire il cognome della madre con quello paterno oppure ancora può decidere di mantenere solo quello della madre).
Inoltre:
- se il figlio ha compiuto il sedicesimo anno di età deve esprimere il suo consenso al riconoscimento.
- se il figlio non ha compiuto il sedicesimo anno di età, è necessario l’assenso al riconoscimento successivo del genitore che lo ha riconosciuto per primo.
Inoltre anche la competenza varia a seconda che il figlio naturale sia maggiorenne o minore di età: l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e/o maternità nel caso di maggiorenni si promuove avanti al Tribunale ordinario (Tribunale di Milano per residenti a Milano), mentre nel caso di minore di età la competenza spetta al Tribunale dei minori (Tribunale dei minori di Milano per residenti a Milano).
Situazioni di riconoscimento particolari
- Riconoscimento di figli nascituri: quando i due genitori non possono essere entrambi presenti al momento della dichiarazione di nascita, oppure nel caso i genitori svolgano professioni pericolose, il riconoscimento del figlio nascituro può essere effettuato prima della nascita da parte della madre o di entrambi i genitori.
- Figli non riconosciuti dai genitori: in questo caso la dichiarazione di nascita verrà effettuata da chi ha assistito al parto, mentre il cognome viene attribuito dall'ufficiale dello stato civile secondo le indicazioni e i limiti indicati dall'ordinamento vigente.
Lo Studio Legale Lunari di Milano è specializzato in diritto della famiglia, tutela e riconoscimento dei minori. Con la sua nuova sede in Corso di Porta Romana 132, lo Studio dell’Avvocato Lunari è comodamente raggiungibile da Milano città e dalla provincia.
La legittimazione
Che cos’è la legittimazione? La legittimazione è quel procedimento giuridico in base al quale si attribuisce al figlio naturale, cioè al figlio nato fuori del matrimonio, la qualità di figlio legittimo, generalmente come conseguenza del matrimonio tra i genitori naturali che hanno riconosciuto o riconoscono il figlio naturale.
Si precisa inoltre che, in seguito all'entrata in vigore della legge sul diritto di famiglia del 1975, i figli naturali sono stati equiparati ai figli legittimi salvo per alcuni diritti successori.
Disegno di legge in materia di filiazione del 29 ottobre 2010
La ratio del disegno di legge in materia di filiazione, approvato dal Consiglio dei Ministri il 29 ottobre 2010, è quella di giungere in futuro ad eliminare tutte le differenze fra figli naturali e figli legittimi con l’introduzione del principio generale della unicità dello stato giuridico di figlio, equiparando lo status giuridico e i diritti in materia di successione e di parentela tra figli naturali e figli legittimi. Inoltre si abbassa a 14 anni l’età per esprimere il consenso al riconoscimento di paternità.
Per quanto riguarda i rapporti genitori/figli, accanto ai doveri di mantenimento, educazione e istruzione già previsti dalla Costituzione e che fanno capo ai genitori, il disegno di legge del 29 ottobre 2010 introduce il diritto all’assistenza morale del figlio, che si vede anche riconosciuto il diritto di crescere con la propria famiglia, di avere rapporti con i parenti e di essere interpellato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
Le questioni di riconoscimento della paternità e della maternità in alcuni casi possono rivelarsi particolarmente complesse e delicate. Per questo motivo è bene rivolgersi a giuristi esperti nel campo del diritto civile, del diritto di famiglia, di separazioni, divorzi, riconoscimenti e legittimazioni, istanze di cambiamento di cognome e qualsiasi altra problematica diversamente afferente i rapporti famigliari e di parentela.
Lo Studio Legale Lunari di Milano offre tutela legale ai propri assistiti in materia di riconoscimento della paternità e/o della maternità. Trattandosi di situazioni delicate in cui occorre agire con sensibilità e con consapevolezza dei diritti e doveri di ciascuno, è fondamentale chiedere la consulenza e l’assistenza di professionisti esperti nel campo del diritto di famiglia e della tutela della persona.
Lo Studio Legale Lunari, con la sua nuova sede in Corso di Porta Romana, comodamente raggiungibile da Milano e provincia, è un valido supporto per risolvere tutte le problematiche inerenti il rapporto genitori/figli, i rapporti tra coniugi e le relazioni tra parenti e famigliari in generale.
Lo Studio si trova in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.