Avvocato Tea Lunari coordinatrice genitoriale

L'avvocato Tea Lunari è iscritta all'albo dei curatori speciali del Tribunale dei Minorenni di Milano e alla lista dei Coordinatori Genitoriali dell'Istituto Nazioanle per la Cordinazione Genitoriale “INCoGE”.

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Ricorsi per obbligazioni alimentari

L’articolo 147 del Codice Civile, nell’ambito delle disposizioni concernenti il matrimonio, elenca una serie di obblighi imposti ai genitori nei confronti dei figli. In particolare, il legislatore stabilisce che il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Non sono solo i coniugi uniti da vincolo matrimoniale ad avere tali obblighi nei confronti della prole, in quanto la legislazione successiva e l’interpretazione giurisprudenziale chiariscono bene che la norma di cui all’art. 147 si riferisce ai genitori “naturali”, siano essi sposati, divorziati o semplici conviventi more uxorio. Da questa impostazione deriva l’obbligo di prestare quanto necessario al mantenimento come conseguenza diretta della filiazione, e non a seguito della domanda da parte dell’interessato, come nel caso dell’assegno alimentare.

Il figlio ha infatti diritto al mantenimento in un senso molto più ampio rispetto all’assegno divorzile che viene versato dal coniuge economicamente più forte a quello più svantaggiato, in quanto tale diritto prescinde da qualsiasi situazione di bisogno del figlio e si commisura in proporzione alle sostanze dei genitori. Inoltre, tale diritto non viene meno con la maggiore età, ma si protrae fino al momento in cui il beneficiario non sia in grado di provvedere pienamente alle proprie esigenze.