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Modalità di affido dei figli
Come si fa a stabilire a quale genitore debbano essere affidati i figli? Qualora non sia possibile procedere con l’affidamento congiunto o alternativo, ai sensi dell'art. 6 della L. 898/70 che disciplina l'affidamento dei figli in caso di divorzio, l'accordo consensuale omologato o la sentenza emessa dal Giudice stabiliscono a quale dei coniugi sono affidati i figli.
Contestualmente il tribunale stabilisce inoltre la misura e il modo con cui il genitore non affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli, e in particolare le condizioni di visita del genitore non affidatario e l'importo dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge non affidatario, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
Premesso che l'obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, non viene meno neanche in caso di nuove nozze di uno o di entrambi i genitori, si specifica che ai fini dell’individuazione del coniuge affidatario è irrilevante l'eventuale dichiarazione di addebito, a meno che questa non sia dovuta a cause che riguardino il rapporto con i figli.
Il genitore cui i figli non siano affidati ha sempre e comunque il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e, qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse, può ricorrere al tribunale. Il genitore cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà ma, eccetto ove sia stato disposto diversamente, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i genitori.
Revisione delle disposizioni sull'affidamento dei figli
Con l'art. 155-ter. (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli) il legislatore, tenendo conto della natura particolarmente delicata delle questioni familiari che vedono coinvolti soggetti minorenni, ha voluto garantire la possibilità di una revisione senza limite dei provvedimenti adottati in favore dei figli.
Si statuisce infatti il diritto dei genitori di chiedere in qualsiasi momento la revisione delle disposizioni concernenti:
- l'affidamento dei figli,
- l'attribuzione dell'esercizio della potestà
- la misura e alla modalità del contributo elargito dal genitore non affidatario.
In considerazione del fatto che, nell'ambito dei giudizi di separazione e di divorzio, spesso sorgono contrasti tra i genitori in tema di affidamento dei figli minori e diritto di visita del genitore non affidatario, il quale ha il dovere di rispettare le modalità stabilite dal Giudice ma ha altresì il diritto di visita alla prole secondo quanto stabilito, lo Studio Legale Lunardi di Milano offre un’assistenza legale mirata per ricorsi inerenti alle modalità di visita dei figli.
Infatti la Cassazione (con sentenza n. 1365, 8 febbraio 2000) ha sottolineato l'importanza dell'esercizio del diritto-dovere del genitore non affidatario di tenere con sé i figli. La Corte di Cassazione ha infatti chiarito come il diritto del genitore non affidatario di tenere con sé i propri figli secondo tempi e modalità stabiliti dal Giudice in sede di divorzio o separazione sia da interpretarsi anche come un dovere che impegna il coniuge non affidatario sia verso i figli sia verso l'altro coniuge, il quale ha diritto a regolari intervalli di riposo secondo il principio della solidarietà tra coniugi che deve perdurare anche dopo la fine del matrimonio.
D’altro canto, il coniuge affidatario ha il dovere non solo di non impedire, ma anche di agevolare gli incontri tra i figli ed il genitore non affidatario pena incorrere in reato. Infatti il genitore affidatario che non osservi le prescrizioni del Giudice impedendo gli incontri tra genitore e figlio commette il reato previsto e punito dall'art. 388 del Codice Penale con reclusione fino a tre anni o sanzione pecuniaria.
Si pensi a tutti quei casi in cui il genitore non affidatario si allontani dal nucleo familiare, diradando sempre più gli incontri con i figli fino a sparire dalla loro vita. Oppure si pensi a quei genitori affidatari che mettono in atto comportamenti manipolatori nei confronti della prole, oppure in qualsiasi modo ostacolino o impediscano gli incontri dei figli con il genitore non affidatario.
Le norme che regolano i rapporti personali tra i coniugi e in genere l'intera disciplina del diritto di famiglia sono state stabilite proprio al fine di tutelare il minore, in base al principio fondamentale dell’"interesse preminente del minore". La ratio di tali norme si iscrive nella volontà di guidare i coniugi ad essere genitori responsabili anche dopo la separazione, con il deterrente delle sanzioni previste.
Nelle problematiche inerenti i figli e conseguenti la fine del matrimonio tra i genitori, è sempre fondamentale tener conto degli interessi reali e dei diritti dei figli, cercando sempre di assicurare loro un rapporto significativo e continuativo con ciascun genitore.
Qualora uno dei due genitori ostacolasse l’attuazione delle disposizioni emanate dal Giudice in sede di separazione o di divorzio, il genitore affidatario o non affidatario può rivolgersi a un legale esperto in diritto di famiglia, separazioni, divorzi, tutela dei minori e affidamento dei figli, anche per richiedere la revisione delle disposizioni sulla modalità di visita dei figli.
In tutti questi casi e comunque in ogni caso in cui il corretto sviluppo della psiche e della personalità del figlio minore desti preoccupazione in uno dei due genitori in conseguenza al rapporto con l’altro, lo Studio Legale Lunari di Milano offre assistenza personalizzata e consulenza legale in caso di ricorsi inerenti le modalità di visita dei figli. Con la sua nuova sede in Corso di Porta Romana 132, comodamente raggiungibile da Milano e provincia, lo Studio Legale Lunari è un sostegno essenziale per affrontare con serenità e determinazione delle procedure legali di per sé difficili e caratterizzate da un forte impatto emotivo come i ricorsi per le modalità di visita ai figli.
Ricorsi per modalità di visita figli a Milano: affidati a Studio Legale Lunari
Lo Studio si trova in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.