Lo Studio Legale Lunari di Milano offre assistenza legale in materia di diritto di famiglia e in particolare per quanto concerne contratti prematrimoniali, accordi di convivenza, separazioni, divorzi, affidamento dei minori, accordi in vista della separazione o del divorzio, revisione dei provvedimenti della separazione e del divorzio, affidamento dei figli di famiglie legittime o naturali, procedure relative alla potestà genitoriale, alimenti e mantenimento del coniuge e dei figli minorenni o dei maggiorenni non autosufficienti e percorsi di mediazione familiare.
Lo Studio Legale Lunari di Milano rivolge una speciale attenzione al diritto di famiglia a livello giuridico, settore particolarmente complesso e delicato, in cui è necessario agire con sensibilità e consapevolezza, tenendo sempre presente l’interesse dei figli, perché non diventino le principali vittime incolpevoli della fine del matrimonio dei genitori.
La separazione
La separazione personale dei coniugi segna la cessazione dell'obbligo di convivenza dei coniugi e determina contestualmente la necessità di regolare i rapporti con la prole (se presente) e i nuovi rapporti economici che vengono a crearsi.
La separazione non determina la fine degli effetti del rapporto matrimoniale, bensì una loro sospensione in attesa di una eventuale riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Infatti i coniugi possono in qualsiasi momento dichiarare la propria riconciliazione e far cessare gli effetti della separazione, anche con la semplice adozione di comportamenti rilevanti in tal senso, come la ripresa della convivenza.
La separazione può derivare dall’iniziativa di uno dei coniugi o da una decisione presa di comune accordo: nello specifico la separazione può essere "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi dal tetto coniugale, oppure legale (consensuale o giudiziale).
In entrambi i casi (separazione consensuale o separazione giudiziale) l'istanza deve essere proposta mediante ricorso ed il tempo medio per l'ottenimento di un provvedimento, anche provvisorio quanto necessario ed urgente, è di tre - cinque mesi..
In caso di separazione legale non si potrà prescindere dall’assistenza giuridica fornita da un avvocato specializzato in diritto della famiglia, separazioni e divorzi come l’Avv. Lunari, che opera nel nuovo studio di Corso di Porta Romana 132, comodamente raggiungibile da tutta la città di Milano e dalla provincia. Vediamo in dettaglio le differenze tra separazione consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale
Ai sensi dell’articolo 150 del codice civile (modificato dall’articolo 32 della Legge n. 151 del 19.05.1975) la separazione tra i coniugi può essere consensuale o giudiziale.
La separazione consensuale è un accordo tra i coniugi sancito davanti al Tribunale competente (per i residenti a Milano e provincia sarà, ad esempio, il Tribunale di Milano) tramite un apposito atto, detto ricorso. La separazione consensuale rappresenta indubbiamente il metodo più veloce ed economico per porre fine ad un rapporto matrimoniale.
Il c.d. ricorso per separazione consensuale è un atto che consacra l’accordo dei coniugi e indica le condizioni alle quali i coniugi intendono separarsi, con particolare riferimento agli accordi relativi a:
- assegnazione della casa coniugale,
- affidamento, mantenimento e modalità di frequentazione dei figli,
- eventuale corresponsione periodica al coniuge economicamente più debole.
Se in caso di separazione consensuale alcuni tribunali consentono alle parti di procedere senza l'assistenza di un avvocato, è comunque consigliabile ricorrere all'assistenza di un avvocato (uno ciascuno oppure un avvocato unico per entrambi, il quale, qualora le trattative per una separazione consensuale dovessero fallire, dovrà rinunziare al mandato nei confronti di entrambi).
A Milano, l’Avvocato Lunari si occupa di separazioni, divorzi e diritto di famiglia. Nel nuovo studio di Corso di Porta Romana 132, comodamente raggiungibile da Milano città e dalla provincia, l’Avvocato Lunari fornisce un valido supporto professionale e umano lungo tutto l’iter delle pratiche per la separazione consensuale.
La separazione consensuale comporta il completo accordo dei coniugi su ogni aspetto concernente l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento e le modalità di frequentazione dei figli, la determinazione dell'assegno di mantenimento.
Il tempo medio per ottenere una separazione consensuale è di circa 3 - 7 mesi, un periodo notevolmente più breve di quello necessario ad una separazione giudiziale.
Tre anni dopo l’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per l’istanza di separazione consensuale, chi lo desideri ha la possibilità di avviare le procedure per il divorzio.
La separazione giudiziale
La separazione giudiziale può essere chiesta quando, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile o si verifichino fatti tali da rendere da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Diversamente da quanto avviene con la separazione consensuale, non potendo addivenire congiuntamente e concordemente alla risoluzione del contenzioso, la separazione giudiziale implica l'instaurarsi di una vera e propria lite giudiziale. Infatti, la separazione giudiziale prevede la possibilità dell'addebito della separazione ad uno dei coniugi, nel caso in cui uno di essi chieda espressamente al Tribunale di dichiarare l'altro come responsabile unico del fallimento coniugale in considerazione del comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Il Giudice, sulla scorta degli elementi raccolti, determinerà le modalità della separazione sia sotto il profilo del regolamento economico sia per quanto attiene i provvedimenti in ordine alla prole.
Addebito della separazione
I fatti e i comportamenti che possono portare all'addebito di una separazione sono numerosi; tra questi citiamo le violenze domestiche, le vessazioni psicologiche, il rifiuto nell'esercitare l'atto sessuale, il tradimento, l'estrema gelosia, la commissione di reati da parte di un coniuge nei confronti dell'altro, l'atteggiamento del coniuge più facoltoso che fa mancare all'altro i mezzi di sostentamento, etc.
In tutti questi casi e comunque in caso di separazione giudiziale con o senza addebito, il ricorso a un giurista esperto in diritto di famiglia, separazioni e divorzi è un elemento essenziale per affrontare con serenità e determinazione delle procedure legali di per sé difficili e caratterizzate da un forte impatto emotivo. Lo Studio Legale Lunari di Milano, con sede in Corso di Porta Romana 132, offre la propria assistenza e consulenze private ai coniugi che si accingano ad affrontare il difficile percorso della separazione giudiziale o consensuale.
Affidamento dei figli
All’esito del giudizio, il Giudice dichiara inoltre a quale dei due coniugi sono affidati i figli. Salvo diversa disposizione, l'esercizio esclusivo della potestà spetta al coniuge affidatario, sebbene le decisioni di maggiore interesse debbano essere adottate consensualmente dai due coniugi.
All’esito del giudizio il Giudice stabilisce anche le modalità con cui il coniuge non affidatario è tenuto a contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli. Il coniuge che non abbia la custodia della prole ha in ogni caso il diritto e il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione dei figli e, qualora ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse, ha il diritto di ricorrere al giudice.
Nel provvedimento di giudizio, il Giudice disporrà anche in relazione all’attribuzione dell’abitazione familiare, che spetterà a titolo preferenziale al coniuge cui sia stata affidata la prole.
Alimenti e diritto al mantenimento
Il coniuge cui sia stata addebitata la fine del matrimonio non può vedersi riconosciuto il diritto al mantenimento. In relazione al mantenimento del coniuge più debole, l'art. 156 del codice civile sostituito dalla legge 151/1975 stabilisce infatti che: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Dunque, il coniuge cui sia stata addebitata la colpa della separazione si vede precludere il diritto ad ottenere dal coniuge economicamente più forte somme tali da garantirgli il tenore di vita corrispondente al periodo del matrimonio. Tuttavia, il coniuge che versa in stato di bisogno ha comunque diritto agli alimenti, così come sancito dagli articoli 433 e seguenti del codice civile.
Stando a quanto stabilisce la corte di Cassazione con sentenza 1981, n. 6396: “L'entità dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione va determinata non soltanto in relazione ai redditi del coniuge obbligato, ma a tutte le sue sostanze, compresi i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito, i quali, servono di riferimento per determinare il contenuto dell'obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia.” In altre parole, l'entità e la periodicità delle somme che il coniuge economicamente più forte verserà a quello più debole viene determinata dal Giudice in relazione alle circostanze e ai redditi del coniuge obbligato.
Riconciliazione
La legge lascia sempre aperta l’ipotesi di una riconciliazione. Infatti i coniugi separati o in corso di separazione possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione.
Tutti i provvedimenti in materia di diritto di famiglia sono emessi rebus sic stantibus , il che significa che, in caso di modifica delle condizioni in base alle quali siano stati stabiliti gli accordi o sia stata emessa la sentenza, le parti possono in ogni momento adire il Tribunale per richiedere di modificare le condizioni di separazione.
Separazione: costi
I costi di una separazione sono variabili e dipendono dalla complessità della questione e dalla difficoltà di giungere a un accordo, ma certamente i costi comportati da una separazione consensuale sono inferiori a quelli di una separazione giudiziale.
Si tenga comunque presente che i procedimenti legali in materia di diritto di famiglia sono oggetto di pagamento di un contributo unificato, equivalente a euro 37,00 per separazioni o altri procedimenti di natura consensuale e a euro 85,00 per procedimenti di natura contenziosa.
In ogni caso e comunque in caso di separazione consensuale o giudiziale è sempre bene affidarsi alla consulenza e all’assistenza di un legale esperto in materia di diritto di famiglia, come l’Avv. Lunari di Milano. Con il nuovo studio di Corso di Porta Romana 132, comodamente raggiungibile da Milano città e dalla provincia, lo Studio Legale Lunari è un punto di riferimento per ogni contenzioso giudiziario che coinvolga la famiglia, in caso di separazioni, divorzi, affidamento della prole e del tetto coniugale, quantificazione assegni di mantenimento, violenza nelle relazioni famigliari, istanza di cambiamento di cognome eccetera.
Il divorzio
Dal punto di vista giuridico, il divorzio costituisce l'atto formale che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divorzio consacra infatti la frattura irreversibile del consorzio familiare, comportando, oltre agli effetti sulla sfera patrimoniale:
- lo scioglimento del matrimonio contratto secondo il c.d. rito civile
oppure
- la cessazione degli effetti civili e la perdita dello status di coniuge, in caso di matrimonio contratto secondo il c.d. rito concordatario.
In particolare, si parla di scioglimento qualora il matrimonio sia stato contratto con rito civile, e di cessazione degli effetti civili qualora sia stato celebrato matrimonio concordatario.
Diversamente da quanto accade in caso di separazione legale, il divorzio permette l’acquisizione di “stato libero” che consente agli ormai ex-coniugi di contrarre nuovamente matrimonio civile. Inoltre, a differenza di quanto accade in caso di separazione, in caso di divorzio è necessario richiedere l'assistenza di uno o più legali.
A Milano opera lo Studio Legale Lunari, specializzato in diritto della famiglia, separazione, divorzio, violenza nelle relazioni familiari, diritti e capacità della persona, istanze per il cambiamento di cognome, dichiarazioni di assenza e morte presunta. Sito in Corso di Porta Romana 132, lo Studio Legale Lunari può essere raggiunto senza difficoltà da tutta la città di Milano e dalla provincia.
Come nel caso della separazione, anche il divorzio può seguire due percorsi alternativi, a seconda che vi sia o meno consenso tra i coniugi:
- divorzio congiunto, quando il ricorso è presentato congiuntamente da entrambi i coniugi, che sono in accordo su tutte le condizioni;
- divorzio giudiziale, in mancanza di accordo sulle condizioni, il ricorso può essere presentato anche da uno solo dei coniugi.
Divorzio giudiziale
Il coniuge separato che intende ottenere il divorzio a prescindere dal consenso dell'altro coniuge o quando non c'è accordo sulle condizioni, può proporre la relativa domanda, per mezzo di un difensore, con ricorso al Tribunale competente (v. art. 4 legge sul divorzio). In questo caso si instaura una vera e propria lite giudiziale. Lo studio Legale Lunari si occupa di diritto famigliare, separazioni e divorzi e presta la propria assistenza in particolare a Milano e provincia. Il coniuge che intenda presentare istanza di divorzio presso il Tribunale di Milano può pertanto rivolgersi allo Studio Legale Lunari, sito in Corso di Porta Romana 132, per consulenze legali o assistenza professionale.
Una volta presentata al Tribunale, la domanda di divorzio viene notificata all'altro coniuge, il quale avrà l’obbligo di comparire in udienza davanti al Presidente del Tribunale nella data stabilita. Entrambi i coniugi sono tenuti a comparire personalmente in tale udienza davanti al Presidente del Tribunale, il quale tenterà la conciliazione.
Se la conciliazione non riesce o se il coniuge al quale è stato notificato il ricorso (detto in questo caso convenuto) non si presenta, il Presidente emetterà tutti i provvedimenti temporanei ed urgenti necessari a tutelare l'interesse dei coniugi e dei figli, quindi nominerà il giudice istruttore che porterà avanti la causa.
Contestualmente alla sentenza di divorzio, il Tribunale decide anche sull’assegnazione dell'abitazione familiare, sull’eventuale corresponsione dell’assegno divorzile e sulle sue modalità (periodico o una tantum), sulle questioni patrimoniali, sull’affidamento dei figli, sulla frequentazione degli stessi da parte del coniuge non affidatario eccetera.
Divorzio congiunto
I coniugi che riescano a trovare un accordo sulle condizioni del divorzio (ivi comprese tutte le condizioni riguardanti i figli e i rapporti economici fra i coniugi), secondo l’art. 4 della Legge sul divorzio, possono proporre la relativa domanda con un ricorso congiunto, sottoscritto da entrambi.
Per poter chiedere un divorzio congiunto, è perciò necessario il consenso di entrambi i coniugi su:
- la volontà di divorziare;
- il regime di affidamento dei figli minori e/o l’individuazione del genitore con il quale convivranno i figli maggiorenni non autonomi;
- il contributo economico che il genitore non convivente o non affidatario sarà tenuto a versare per il mantenimento dei figli, e la relativa periodicità (assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT o altro criterio di rivalutazione automatica);
- il calendario di visite del genitore non affidatario;
- l'assegnazione della casa coniugale, preferibilmente e ove possibile in favore del genitore convivente con i figli minori, anche se i coniugi possono concordarne la vendita o l’assegnazione a terzi;
- l'eventuale assegno di divorzio e la sua periodicità (può anche essere corrisposto una tantum, purché il Tribunale ne stabilisca equità e adeguatezza) che sarà devoluto dal coniuge in situazione economica di vantaggio in favore del coniuge sprovvisto di adeguati redditi propri o impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive. I coniugi possono anche convenire che nessuno di essi debba corrispondere all'altro un assegno di divorzio.
Il Tribunale valuterà se le condizioni di divorzio pattuite congiuntamente dai coniugi siano conformi all'interesse dei figli e alla legge e, in caso affermativo, verrà emessa la sentenza di divorzio.
Anche in caso i coniugi riescano ad addivenire congiuntamente a un accordo, in caso di divorzio è sempre consigliabile richiedere l’assistenza di un legale specializzato in diritto della famiglia. A Milano opera l’Avvocato Lunari presso il nuovo studio di Corso di Porta Romana. L’Avv. Dott.ssa Lunari offre la propria consulenza in materia di diritto di famiglia, separazioni, divorzi, affidamento della prole, assegni di divorzio e di mantenimento ai cittadini milanesi e ai residenti in provincia di Milano.
Leggi che disciplinano il divorzio
Il divorzio è disciplinato dal codice civile (art. 149 c.c.), dalla legge 898/1970 (che ha introdotto l'istituto del divorzio in Italia) e dalla legge n. 74/1987 (che ha modificato la precedente). La c.d. Legge sul divorzio (Legge 1° dicembre 1970, n.898 - “Disciplina e casi di scioglimento del matrimonio“) dispone che: “il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”.
Come la separazione, anche il divorzio può essere consensuale o giudiziale. L’articolo 3 della legge n.898/1970 stabilisce che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno solo dei coniugi. Tuttavia, l’estinzione del vincolo coniugale viene determinata dal Tribunale previa verifica dell’irreversibilità della crisi coniugale.
Elementi necessari per richiedere il divorzio
Le cause legittime di divorzio, disciplinate dall'art. 3 della legge 1970/898, includono, oltre a casi gravi come la commissione di alcuni reati da parte di un coniuge nei confronti dell’altro, la separazione ininterrotta per almeno tre anni a decorrere dalla prima udienza di comparizione dei coniugi innanzi al tribunale nella procedura di separazione personale.
In altre parole, il divorzio può essere normalmente chiesto dopo tre anni dalla formalizzazione della separazione legale giudiziale o consensuale, a condizione che in questo periodo:
- non sia intervenuta riconciliazione tra i coniugi,
- non sia stata ripristinata l'unità familiare con la coabitazione tra marito e moglie e
- sia venuta meno la c.d. affectio coniugalis, cioè la comunione morale e spirituale tra i coniugi.
L'affidamento della prole
Per quanto concerne l'affidamento dei figli, il tribunale può accogliere le condizioni eventualmente concordate tra i coniugi, oppure stabilire se affidare la prole ad uno solo dei coniugi o ancora, ove sussistano i presupposti adeguati, proporre l'affidamento congiunto od alternato. L'affidamento può sempre essere modificato, specie nel caso in cui il genitore affidatario non rispetti le condizioni stabilite dal giudice:
- In caso di affidamento della prole a uno solo dei coniugi, il coniuge affidatario eserciterà la potestà sui figli e si occuperà di amministrare i loro beni, sui quali avrà il diritto di usufrutto. Il genitore non affidatario, invece, manterrà l'obbligo e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli.
- Di recente introduzione, il concetto di affidamento condiviso della prole minore trova la propria ratio nella constatazione che la fine del rapporto di coniugio non influisca sulla permanenza della funzione genitoriale, al fine di ridurre la conflittualità tra coniugi nel processo di cessazione dell'entità della famiglia come rapporto personale tra i coniugi.
L’affidamento congiunto o bigenitorialità concorre alla miglior salvaguardia del benessere e della personalità del minore, tentando di evitarne la strumentalizzazione nel conflitto personale tra i coniugi.
Per quanto concerne le delicate questioni relative all’affidamento dei figli è sempre consigliabile rivolgersi a un legale esperto in diritto della famiglia che sappia consigliare la soluzione più adeguata al caso in esame, sostenendo e guidando il cliente nelle pratiche necessarie per l’affidamento congiunto, alternato o tradizionale. A Milano opera lo Studio Legale dell’Avv. Dott.ssa Lunari, esperta in diritto di famiglia, separazioni e divorzi.
Assegno di mantenimento dei figli
Al fine di contribuire a tutte le necessità della prole, il genitore non affidatario è tenuto a versare, con cadenza mensile, un assegno di mantenimento il cui importo deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. Il genitore non affidatario deve inoltre corrispondere le somme relative a tutte le spese straordinarie (spese scolastiche, ricreative, mediche, sportive etc.).
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 898/1970, anche il figlio maggiorenne che non abbia redditi propri ha diritto a vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento.
Lo Studio Legale Lunari, con la sua nuova sede in Corso di Porta Romana 132, a Milano, è un sostegno prezioso in caso di divorzio, separazione, procedimenti di affidamento dei figli, adozioni, istanze per il cambiamento di cognome, assegni di mantenimento, violenza in famiglia e altre problematiche relative alla famiglia e alla parentela.
Separazioni e divorzi a Milano: affidati a Studio Legale Lunari
Lo Studio si trova in zona Milano Sud-Est, a breve distanza dalle zone Guastalla e Ticinese ed è comodamente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, da Milano città e provincia, essendo vicino alle fermate Porta Romana e Crocetta della metropolitana milanese.